Sez. 2, Sentenza n. 7065 del 27/12/1988 (Rv. 461234 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PROVA PER TESTI DEL CONTRATTO DISSIMULATO - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PROVA PER TESTI DEL CONTRATTO DISSIMULATO - LIMITI.*
In ipotesi di simulazione relativa - per interposizione fittizia di persona - di contratto per il quale sia necessaria la Forma scritta "ad substantiam", la prova per testi del contratto dissimulato è regolata dall'art. 2725 cod. civ., a cui l'art. 1414 non apporta alcuna deroga, e pertanto detta prova potrà essere data soltanto in caso di perdita incolpevole del documento integrante la Forma costitutiva. (Conf 2816/86, mass n 445852).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)