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Sez. 2, Sentenza n. 7065 del 27/12/1988 (Rv. 461234 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PROVA PER TESTI DEL CONTRATTO DISSIMULATO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461234-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PROVA PER TESTI DEL CONTRATTO DISSIMULATO - LIMITI.*

In ipotesi di simulazione relativa - per interposizione fittizia di persona - di contratto per il quale sia necessaria la Forma scritta "ad substantiam", la prova per testi del contratto dissimulato è regolata dall'art. 2725 cod. civ., a cui l'art. 1414 non apporta alcuna deroga, e pertanto detta prova potrà essere data soltanto in caso di perdita incolpevole del documento integrante la Forma costitutiva. (Conf 2816/86, mass n 445852).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)