Sez. 1, Sentenza n. 6764 del 02/07/1990 (Rv. 468073 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PROVA PER TESTI DEL CONTRATTO DISSIMULATO - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PROVA PER TESTI DEL CONTRATTO DISSIMULATO - LIMITI.*
In ipotesi di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, con riguardo a contratto per il quale sia necessaria la Forma scritta ad substantiam, la prova per testi del contratto dissimulato è regolata, per le parti del medesimo ed i soggetti ad esse equiparati, dall'art. 2725 cod. civ. a cui l'art. 1414, secondo comma, cod. civ. non apporta alcuna deroga, e, pertanto, può essere data, in sostituzione dello scritto, soltanto in caso di perdita incolpevole del documento. (Conf 7065/88, mass n 461234; (Conf 2998/88, mass n 458553; (Conf 2816/86, mass n 445852; (Conf 850/86, mass n 444380; (Conf 1210/85, mass n 439329).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)