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Sez. 5 - , Ordinanza n. 3282 del 05/02/2019 (Rv. 652380 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Fabbricato inagibile - Determinazione del valore - Riferimento all'area edificabile - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652380-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, nel caso di fabbricato divenuto inagibile, l'imponibile, fino al nuovo accatastamento, non può essere determinato sulla base del valore venale dell'area edificabile, atteso che, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, il valore da assumere resta quello risultante dalla rendita catastale rivalutata secondo i moltiplicatori previsti dall'art. 52, comma 5, primo periodo, del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)