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Sez. 5, Sentenza n. 4308 del 23/02/2010 (Rv. 611852 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Fabbricati iscritti in catasto - Intervento di variazioni permanenti influenti sull'ammontare della rendita catastale - Riferimento alla rendita di fabbricati similari - Necessità - Fabbricato inagibile - Riferimento al valore dell'area edificabile - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611852-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 5, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 consente al contribuente, in presenza di variazioni permanenti intervenute sull'unità immobiliare ed aventi rilevanza sull'ammontare della rendita catastale, di determinare l'imponibile sulla base di una rendita presunta, costituita da quella dei fabbricati similari, fino a quando, su richiesta del contribuente medesimo, non sia intervenuto un nuovo accatastamento. Pertanto, nel caso di un fabbricato divenuto inagibile, l'imponibile, fino al nuovo accatastamento, non può essere determinato sulla base del valore dell'area edificabile, risultante dalla demolizione del rudere medesimo, essendo "area" e "fabbricato" distinte categorie, come dimostra l'art. 2 del d.m. Finanze, 2 gennaio 1998, n. 1, che contiene le norme regolamentari in tema di costituzione del catasto dei fabbricati. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale che, in accoglimento del ricorso del contribuente, aveva ritenuto che, per un fabbricato inagibile, l'ICI dovesse essere calcolata sul valore attribuito all'area edificabile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., DM Finanze 02/01/1998 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)