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Sez. 6, Sentenza n. 2307 del 17/11/1997 Ud. (dep. 23/02/1998) Rv. 210366 - 01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - OGGETTO DI TESTIMONIANZA (DIVIETO) | Testimonianza della P.G. sulle dichiarazioni rese dall'indagato - Utilizzabilità - Esclusione - Divieto contenuto nell'art. 62 cod. proc. pen. - Portata generale - Distinzione tra spontanee dichiarazioni e dichiarazioni sollecitate - Esclusione - Distinzione tra indagato e indagato di reato connesso - Esclusione - Distinzione tra soggetto che abbia assunto formalmente la veste di indagato o imputato e soggetto che non si trovi in tale condizione, ma che debba essere, di fatto considerato tale - Fattispecie in caso di dichiarazioni rese dall'indagato per simulazione di reato nel rendere la denuncia.
Stato
decisa il 1997-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210366-01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - OGGETTO DI TESTIMONIANZA (DIVIETO)

Il disposto dell'art. 62 del cod. proc. pen. vieta l'assunzione di testimonianza sulle dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini. Tale disposto, per il suo tenore letterale (uso dell'avverbio "comunque") e il collegamento sistematico con altre norme preclusive dell'utilizzo di dichiarazioni dell'indiziato (quali in particolare quelle di cui agli artt. 350, comma 7, 513, comma 1 e 2 e 63 pcv. cod. proc. pen.), ha, con riferimento alle dichiarazioni rese all'interno del procedimento e per ragioni ad esso connesse, carattere assoluto e generale e non fa distinzione tra dichiarazioni sollecitate o dichiarazioni spontanee, tra dichiarazioni dell'imputato o indagato in reato connesso, tra dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente nella condizione di imputato o indagato, non ne abbia ancora assunto la qualità formale. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha escluso l'utilizzabilità della deposizione dell'ufficiale di P.G. sulle dichiarazioni del denunciante, dal momento che chi le riceveva si era già perfettamente reso conto della loro inattendibilità e della idoneità ad integrare gli estremi della simulazione di reato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)