diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 3615 del 25/09/1997 Cc. (dep. 12/11/1997) Rv. 208831 - 01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Definizione ed individuazione - Dichiarazioni attraverso le quali si realizzi un nuovo reato - Estranee alla categoria.
Stato
decisa il 1997-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208831-01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI

Le "dichiarazioni indizianti" di cui alla rubrica dell'art. 63 cod. proc. pen. sono quelle rese da persona non imputata né indagata, la quale, sentita nell'ambito di un procedimento come testimone o come soggetto informato su circostanze utili per le indagini, riveli fatti da cui emerga una sua responsabilità penale, con la conseguenza che tali dichiarazioni, in quanto rese senza le garanzie previste per l'interrogatorio dell'imputato, sono dalla legge dichiarate non utilizzabili. Sono al contrario estranee alla predetta nozione e al relativo regime di non utilizzabilità le dichiarazioni mediante le quali la persona non imputata né indagata, anziché fornire elementi da cui sia desumibile la propria responsabilità in ordine ad un reato pregresso, realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato. In tal caso non si applica il principio "nemo tenetur se detegere", che salvaguarda la persona che ha commesso un reato, non quella che il reato debba ancora commettere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)