Sez. 1, Sentenza n. 2067 del 25/02/1998 (Rv. 513033 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE | Nozione - Motivazione apparente - Conseguenze - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE
È denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ., il vizio di omessa motivazione della sentenza qualora la stessa si fondi su motivazione omessa o "apparente", qualora, cioè, il giudice di merito pretermetta del tutto la indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza, peraltro, compierne alcuna approfondita disamina logica e giuridica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, in relazione ad un'ordinanza - ingiunzione emessa per evasione della tassa in materia di occupazione nei confronti di un privato che aveva arbitrariamente prorogato oltre la scadenza la concessione di suolo pubblico ricevuta per una mostra documentale in favore di Venezia, aveva del tutto omesso di accertare la condotta dell'opponente sotto il profilo della sua corrispondenza a quanto contestato e sanzionato nel provvedimento opposto, aveva omesso di qualificare giuridicamente la fattispecie sottoposta al suo giudizio, e si era limitato a ricondurre, in modo del tutto astratto ed apodittico, la condotta del privato alla "espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)