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Sez. 1, Sentenza n. 2458 del 15/03/1994 (Rv. 485720 - 01)

Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere | Evento interruttivo - Dichiarazione in udienza da parte di procuratore delegato - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485720-01

Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere

La dichiarazione in udienza, ai sensi dell'art. 300. comma primo, cod. proc. civ., dell'evento interruttivo che abbia colpito la parte (nella specie, fallimento) può essere resa anche da un procuratore delegato, il quale sia stato incaricato di rendere la dichiarazione stessa dal procuratore costituito, atteso che con la delegazione professionale, prevista dall'art. 9 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, si intendono conferiti al sostituto delegato i poteri del procuratore costituito, salvo espresse limitazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)