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Sez. 1, Sentenza n. 4820 del 24/04/1993 (Rv. 482010 - 01)

Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere | Morte o perdita della capacità processuale di una delle parti - Dichiarazione relativa - Provenienza dal procuratore della parte - Necessità - Dichiarazione - Delega al procuratore domiciliatario - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482010-01

Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere

La dichiarazione dell'accadimento di uno degli eventi che a norma dell'art. 300 cod. proc. civ. comportano l'interruzione del processo, avendo natura negoziale per essere finalizzata alla tutela del soggetto colpito dall'evento, deve provenire dal procuratore della parte, l'unico in grado di valutare conseguenze e riflessi dell'evento medesimo sul rapporto processuale; pertanto tale diritto potestativo del procuratore costituito non può essere delegato al procuratore domiciliatario, ancorché nella delega si faccia espressa menzione dell'evento e dell'intenzione di chiedere l'interruzione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)