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Sez. 1, Sentenza n. 7488 del 07/10/1987 (Rv. 455442 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - SINTETICO - IN GENERE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON TASSABILI IN BASE A BILANCIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (OMISSIONE DI DICHIARAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLA GIACENZA DI MERCI ALL'INIZIO ED ALLA FINE DELLO ESERCIZIO, NONCHÉ DEGLI INCASSI EFFETTUATI ED OMESSA ESIBIZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE).*
Stato
decisa il 1987-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455442-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - SINTETICO - IN GENERE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON TASSABILI IN BASE A BILANCIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (OMISSIONE DI DICHIARAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLA GIACENZA DI MERCI ALL'INIZIO ED ALLA FINE DELLO ESERCIZIO, NONCHÉ DEGLI INCASSI EFFETTUATI ED OMESSA ESIBIZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE).*

In tema di imposta di ricchezza mobile a carico di soggetto non tassabile in base al bilancio, secondo la previsione degli artt. 11 e 118 dell'abrogato d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, l'amministrazione finanziaria è legittimata all'accertamento induttivo quando il contribuente non abbia fornito tutti i dati per il controllo e l'acclaramento della veridicità della dichiarazione e quindi della rettifica analitica della dichiarazione stessa, ancorché non si sia avvalsa della facoltà di richiedere informazioni ai sensi dell'art. 39 dello stesso T.U. O non abbia fatto risultare la mancata tenuta o la mancata esibizione da parte del contribuente delle scritture contabili dal verbale ispettivo di cui all'art. 42. (nella specie, la contribuente aveva omesso di dichiarare e documentare la giacenza di merci all'inizio ed alla fine dell'Esercizio, nonché degli incassi effettuati ed aveva omesso di esibire le scritture contabili obbligatorie). (Conf 2419/86, mass n 445536; (Conf 5825/80, mass n 409650).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2214, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 11, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 39, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 42, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 117, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)