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Sez. 1, Sentenza n. 5825 del 30/10/1980 (Rv. 409650 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELLA IMPOSTA, CONCORDATO) - SINTETICO - IN GENERE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON TASSABILI IN BASE A BILANCIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409650-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELLA IMPOSTA, CONCORDATO) - SINTETICO - IN GENERE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON TASSABILI IN BASE A BILANCIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

In tema di imposta di ricchezza mobile a carico di soggetto non tassabile in base a bilancio, secondo la previsione degli artt 117 e 118 del DPR 29 gennaio 1958 n 645, l'amministrazione finanziaria e legittimata al ricorso all'accertamento induttivo qualora la denuncia del contribuente sia non veritiera od apparentemente analitica, ovvero non sia corredata dai documenti giustificativi delle poste attive e passive, ancorche l'amministrazione stessa non si sia avvalsa della facolta di richiedere informazioni ai sensi dell'art 39 del citato decreto, od infine qualora il contribuente medesimo non abbia provveduto alla tenuta delle scritture contabili prescritte dalla legge, pure se tale omissione non risulti dal verbale ispettivo di cui all'art 42 del predetto decreto. (V 645/79, mass n 396802).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 39, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 42, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 117, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)