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Sez. 6, Sentenza n. 11065 del 30/01/1989 Ud. (dep. 11/08/1989) Rv. 181933 - 01

PARTE CIVILE - SPESE - APPELLO - MANCATA COMPARIZIONE O CONCLUSIONI RASSEGNATE DA DIFENSORE PRIVO DI MANDATO SPECIALE - CONSEGUENZE IN TEMA DI SPESE.*
Stato
decisa il 1989-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181933-01

PARTE CIVILE - SPESE - APPELLO - MANCATA COMPARIZIONE O CONCLUSIONI RASSEGNATE DA DIFENSORE PRIVO DI MANDATO SPECIALE - CONSEGUENZE IN TEMA DI SPESE.*

Il giudice di secondo grado non può condannare l'imputato al pagamento delle spese del grado d'appello in favore della parte civile, quando questa non sia comparsa in detta fase ovvero non abbia rilasciato al difensore procura speciale ad litem. Il mandato si presume infatti rilasciato solo per il primo grado, qualora dall'atto non risulti espressamente una volontà contraria. In tal caso rimangono ferme tuttavia le statuizioni sia sostanziali (risarcimento del danno) che processuali (pagamento delle spese) della sentenza di primo grado, in quanto la mancata comparizione della parte civile e l'omessa presentazione delle conclusioni nei successivi gradi non comportano la revoca tacita della Costituzione stessa. (Conf mass n 160870; (Conf mass n 153716, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 519

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)