Sez. 2, Sentenza n. 5006 del 27/11/1981 Ud. (dep. 15/05/1982) Rv. 153716 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - APPELLO - PARTE CIVILE NON COMPARSA - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DEL GRADO - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - APPELLO - PARTE CIVILE NON COMPARSA - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DEL GRADO - ESCLUSIONE.*
L'imputato può essere condannato alla refusione delle spese del giudizio d'appello a favore della parte civile solo se questa sia intervenuta nella fase di gravame personalmente o mediante difensore munito di procura speciale. (Conf mass n 149123; (Conf mass n 144902; (Conf mass n 144638; (Conf mass n 135450; (Conf mass n 123431; (Conf mass n 114542).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)