Sez. 4, Sentenza n. 8918 del 24/06/1983 Ud. (dep. 26/10/1983) Rv. 160870 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - APPELLO - PARTE CIVILE NON INTERVENUTA PERSONALMENTE - DIFENSORE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - RIMBORSO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - APPELLO - PARTE CIVILE NON INTERVENUTA PERSONALMENTE - DIFENSORE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - RIMBORSO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
La parte civile può intervenire nel giudizio di appello, comparendo personalmente ovvero a mezzo di difensore munito di procura speciale. Nell'ipotesi in cui tali condizioni non si verifichino, l'imputato non può essere condannato a rimborsare le ulteriori spese di rappresentanza e difesa a favore della parte civile. Quest'ultima, infatti, pur restando ferma la sua Costituzione in primo grado, deve considerarsi assente ad ogni effetto di legge nel giudizio di appello ed il suo difensore non può averne la rappresentanza né concludere, per difetto di legittimazione. (Conf mass n 149123 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)