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Sez. L, Sentenza n. 1457 del 26/02/1990 (Rv. 465548 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - CONCESSIONE PER IL CARATTERE DANNOSO DELLA LAVORAZIONE SUCCESSIVA ABBANDONATA - AMMISSIBILITÀ - MANCATA ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA PER LA PRECEDENTE LAVORAZIONE MORBIGENA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465548-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - CONCESSIONE PER IL CARATTERE DANNOSO DELLA LAVORAZIONE SUCCESSIVA ABBANDONATA - AMMISSIBILITÀ - MANCATA ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA PER LA PRECEDENTE LAVORAZIONE MORBIGENA - IRRILEVANZA.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 1988, dichiarativa della parziale illegittimità del quinto comma dell'art. 150 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la rendita di passaggio da tale norma prevista in relazione all'ipotesi in cui la successiva lavorazione, non compresa fra quelle di cui all'art. 140 dello stesso d.P.R., risulti dannosa all'assicurato, influendo sull'ulteriore corso della tecnopatia, può essere concessa anche quando per l'abbandono della lavorazione morbigena precedentemente svolta non sia stata attribuita la rendita di passaggio prevista dal primo comma dello stesso art. 150. (V 248/89, mass n 461426).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)