Sez. L, Sentenza n. 248 del 19/01/1989 (Rv. 461426 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE ASSICURAZIONI SOCIALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - ABBANDONO DA PARTE DEL LAVORATORE SILICOTICO DELLA LAVORAZIONE SUCCESSIVA A QUELLA SPECIFICAMENTE MORBIGENA - DIRITTO ALLA RENDITA DI PASSAGGIO - SUSSISTENZA - MANCATA CONCESSIONE DELLA MEDESIMA RENDITA IN OCCASIONE DELL'ABBANDONO DELLA PRIMA LAVORAZIONE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE ASSICURAZIONI SOCIALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - ABBANDONO DA PARTE DEL LAVORATORE SILICOTICO DELLA LAVORAZIONE SUCCESSIVA A QUELLA SPECIFICAMENTE MORBIGENA - DIRITTO ALLA RENDITA DI PASSAGGIO - SUSSISTENZA - MANCATA CONCESSIONE DELLA MEDESIMA RENDITA IN OCCASIONE DELL'ABBANDONO DELLA PRIMA LAVORAZIONE - IRRILEVANZA.*
Il lavoratore silicotico, che, per ragioni profilattiche, ancorché concorrenti con altri motivi, abbandoni anche la lavorazione (non compresa fra quelle silicotigene ma ugualmente dannosa per le condizioni di salute dell'assicurato) successiva a quella in cui ha contratto la malattia, ha diritto alla rendita di passaggio, ai sensi dell'art. 150, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ancorché la stessa rendita non gli sia stata concessa in occasione dell'abbandono della prima lavorazione, attesa la dichiarazione di parziale illegittimità di detta norma pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 178 del 1988, la cui incidenza, ai sensi dell'art. 136 cost., sulle situazioni non ancora esaurite deve essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. (V 6044/87, mass n 454405; (V 4972/87, mass n 453594; (V 436/84, mass n 432658).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)