Sez. 5, Sentenza n. 5832 del 11/03/2011 (Rv. 617466 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE | Concessionario del servizio di riscossione - Qualità di parte - Configurabilità - Impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili - Limitazione - Ricorso in tali casi proposto esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione - Inammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE
Nel processo tributario regolato dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il concessionario del servizio di riscossione è parte, ai sensi dell'art. 10 del medesimo d.lgs., quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili e, cioè, solo nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora; in tale ipotesi l'atto va impugnato chiamando in causa esclusivamente il concessionario, al quale è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto e, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, è inammissibile il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'amministrazione, non potendosi disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario medesimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)