Sez. 5 - , Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019 (Rv. 654397 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Debiti tributari - "Rottamazione" ex art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in l. n. 136 del 2018 - Operatività "ipso iure" - Conseguenze - Debiti litigiosi - Estinzione del processo - Provvedimento di sgravio - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 4 com. 1, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)