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Sez. 5 - , Sentenza n. 31021 del 30/11/2018 (Rv. 651568 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Condono - Avvenuta definizione agevolata della controversia - Conseguenze - Dichiarazione d'ufficio di cessazione della materia del contendere - Sussistenza - Effetti.
Stato
decisa il 2018-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651568-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 conv., con modif., dalla l. n. 96 del 2017, poiché la sospensione del giudizio opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l'effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all'integrazione di tale condizione e consente al giudice, pertanto, di dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 com. 1 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 50 art. 1 com. 328, Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)