Sez. 5, Sentenza n. 4407 del 22/01/1998 Ud. (dep. 15/04/1998) Rv. 211045 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI | Trattamento sanitario non obbligatorio - Custodia del malato - Necessità di conciliare le esigenze di custodia con la libertà terapeutica e la dignità del malato - Uso della forza fisica - Legittimità - Limiti.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI
Nell'ambito del trattamento sanitario non obbligatorio di persone incapaci, la custodia del malato, finalizzata a soddisfare esigenze di ordine individuale, sociale e giuridico, comprese quelle di prevenzione di atti autolesivi ed eterolesivi, deve essere conciliata con la libertà terapeutica e la dignità del malato; nell'esercizio del potere-dovere di cura e di custodia, è legittimo trattenere il soggetto che manifesti, anche con la fuga, l'intenzione di allontanarsi dal luogo di ricovero volontario, facendo ricorso alla forza fisica quale "brevis et modica vis" imposta dalla circostanze per sottrarre l'incapace al pericolo di gravi danni e per pretendere la sottoscrizione dell'atto di formale interruzione della degenza contro la volontà del medico. (Fattispecie in cui è stato affermato che l'incaricato della vigilanza del cancello di ingresso di una clinica ha l'obbligo di intervenire per impedire, anche con la "modica vis" imposta dalle circostanze che un ammalato si allontani senza il permesso dei medici e senza il previo accertamento delle sue condizioni psichiche, pur escludendo, in fatto, la sussistenza della omessa custodia rilevante ex art. 591 cod. pen.)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)