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Sez. L, Sentenza n. 10511 del 22/10/1998 (Rv. 519993 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - LIBERTÀ DI OPINIONE - IN GENERE | Diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro - Sussistenza - Diffusione agli organi di stampa di fatti privi di fondamento lesivi dell'onore e della reputazione del datore di lavoro - Giusta causa - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519993-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - LIBERTÀ DI OPINIONE - IN GENERE

Le opinioni espresse dal lavoratore dipendente, anche se vivacemente critiche nei confronti del proprio datore di lavoro, specie nell'esercizio dei diritti sindacali, non possono costituire giusta causa di licenziamento, in quanto espressione di diritti costituzionalmente garantiti o, quanto meno, di una libertà di critica. Peraltro, qualora il comportamento si traduca in un atto illecito, quale l'ingiuria o la diffamazione, o comunque in una condotta manifestamente riprovevole può riscontrarsi, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, quella gravità necessaria e sufficiente a compromettere in modo irreparabile il vincolo fiduciario, così da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto incensurabile la decisione del giudice di merito in ordine alla sussistenza della giusta causa di licenziamento, con riferimento alla diffusione ad organi di stampa di notizie lesive dell'onore e della reputazione del datore di lavoro risultate prive di fondamento).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)