Sez. L, Sentenza n. 19350 del 17/12/2003 (Rv. 569016 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Rappresentante sindacale - Diritto di critica delle decisioni aziendali - Limiti - Modalità idonee a ledere l'onore e il decoro dell'impresa o di suoi dirigenti - Sanzionabilità in via disciplinare - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI
L'esercizio da parte del lavoratore, anche se investito della carica di rappresentante sindacale, del diritto di critica, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro - come deve riconoscersi nel caso in cui un sindacalista si esprima sulla funzionalità del servizio espletato dall'impresa - sebbene sia garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana; ne consegue che, ove tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Costituzione art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)