Sez. L, Sentenza n. 4309 del 25/09/1978 (Rv. 393978 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - INVALIDITA SOPRAVVENUTA NELLE MORE DEL GIUDIZIO - MOMENTO DI DECORRENZA DELLA PENSIONE - RIFERIMENTO AL MESE DEI COMPIUTI ACCERTAMENTI PERITALI - CRITERIO SUSSIDIARIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - INVALIDITA SOPRAVVENUTA NELLE MORE DEL GIUDIZIO - MOMENTO DI DECORRENZA DELLA PENSIONE - RIFERIMENTO AL MESE DEI COMPIUTI ACCERTAMENTI PERITALI - CRITERIO SUSSIDIARIO.*
Il momento di decorrenza della pensione di invalidita, quando questa sia sopravvenuta nelle more del giudizio, deve essere individuato nel primo giorno del mese successivo a quello nel quale sia stato riscontrato come esistente lo stato invalidante, la cui epoca non puo essere fatta coincidere sic et simpliciter con la data di inizio degli accertamenti peritali o con quella del deposito della perizia; solo quando, per Mancanza di idonei elementi obbiettivi, e impossibile attribuire al momento dell'insorgenza dell'invalidita una data precisa, preesistente agli accertamenti peritali, l'epoca o la data dell'insorgenza dell'invalidita legale puo farsi coincidere con quella della constatazione tecnica, ed essere riferita al mese dei compiuti accertamenti. (V 816/77, mass n 384417).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)