Sez. 6, Sentenza n. 21200 del 27/03/2007 Ud. (dep. 29/05/2007) Rv. 237090 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO ED ALTRO REATO | Maggior gravità del reato da giudicare rispetto a quello già giudicato - Applicazione della continuazione - Possibilità - Implicazioni sul divieto di "reformatio in pejus".
REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO ED ALTRO REATO
Attesa la possibilità di riconoscimento della continuazione fra reato da giudicare e reato già giudicato, anche quando il primo sia più grave del secondo (dovendosi in tal caso determinare la pena complessiva sulla base di quella da infliggere per il reato più grave, aumentata nella misura ritenuta equa in riferimento al reato meno grave già giudicato), deve escludersi la violazione del divieto di "reformatio in pejus" qualora, avendo il giudice di primo grado stabilito, per una pluralità di reati, soltanto la pena complessiva, il giudice d'appello individui fra detti reati quello più grave e determini autonomamente la relativa pena base, sulla quale operi, quindi, l'aumento anche per il reato meno grave già giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)