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Sez. 1, Sentenza n. 14080 del 14/02/2001 Ud. (dep. 06/04/2001) Rv. 218740 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Pluralità di fatti giudicati in primo grado, con determinazione della sola pena complessiva - Individuazione, da parte del giudice d'appello, del fatto più grave e della relativa pena, con successivo aumento per la continuazione con altro fatto meno grave già giudicato - Violazione del divieto di "reformatio in pejus" - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218740-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Attesa la possibilità di riconoscimento della continuazione fra reato da giudicare e reato già giudicato, anche quando il primo sia più grave del secondo (dovendosi in tal caso determinare la pena complessiva sulla base di quella da infliggere per il reato più grave, aumentata nella misura ritenuta equa in riferimento al reato meno grave già giudicato), deve escludersi la violazione del divieto di "reformatio in pejus" qualora, avendo il giudice di primo grado stabilito, per una pluralità di reati, soltanto la pena complessiva, il giudice d'appello individui fra detti reati quello più grave e determini autonomamente la relativa pena base, sulla quale operi, quindi, l'aumento anche per il reato meno grave già giudicato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 3, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)