Sez. 6, Sentenza n. 1259 del 12/12/1984 Ud. (dep. 06/02/1985) Rv. 167723 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE - NATURA - REATO ISTANTANEO E DI PERICOLO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - INIZIO DELLE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RITRATTAZIONE - SCRIMINANTE - CONDIZIONI - CASO DI SPECIE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE - NATURA - REATO ISTANTANEO E DI PERICOLO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - INIZIO DELLE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RITRATTAZIONE - SCRIMINANTE - CONDIZIONI - CASO DI SPECIE.*
Il reato previsto e punito dall'art. 367 cod. pen. è un reato istantaneo e di pericolo che si perfeziona con la semplice denuncia idonea a provocare anche soltanto investigazioni di polizia giudiziaria. Ne consegue che la ritrattazione può avere efficacia scriminante solo se accompagni la denuncia e cioè sia contestuale ad essa e sia fatta alla stessa autorità che l'ha ricevuta. In caso contrario, la resipiscenza può giustificare solo l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, seconda ipotesi cod. pen.. (nella specie l'imputato ammise la falsità della denuncia di furto da lui presentata mentre le indagini avevano avuto già concreto indizio). (V mass n 115462; (V mass n 114367; (V mass n 101460).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)