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Sez. 3, Sentenza n. 746 del 23/03/1970 Ud. (dep. 07/10/1970) Rv. 115462 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE - REATO ISTANTANEO - RITRATTAZIONE -APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART 62 N 6, SECONDA IPOTESI COD PEN -RESIPISCENZA IMMEDIATA DAVANTI ALLA STESSA AUTORITA CHE HA RICEVUTO LA DENUNCIA - INSUSSISTENZA DI REATO.*
Stato
decisa il 1970-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115462-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE - REATO ISTANTANEO - RITRATTAZIONE -APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART 62 N 6, SECONDA IPOTESI COD PEN -RESIPISCENZA IMMEDIATA DAVANTI ALLA STESSA AUTORITA CHE HA RICEVUTO LA DENUNCIA - INSUSSISTENZA DI REATO.*

Il delitto di simulazione di reato ha carattere istantaneo e la ritrattazione, di regola, non discrimina il reato, gia perfezionatosi con la presentazione della denuncia all' autorita giudiziaria o ad altra che abbia Obbligo di riferire alla medesima puo, invece, giustificare l'applicazione dell'attenuante contemplata dall'art 62 n 6 seconda ipotesi cod pen quando l'Azione diretta ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato sia spontanea ed efficace. Se, pero, la resipiscenza dell'imputato sia immediata, piena e fatta dinanzi alla stessa autorita che ha ricevuto la denunzia, essa esclude il reato, poiche, in tal caso, per la contestualita della ritrattazione alla presentazione della denunzia, la falsa notizia non determina la possibilita di investigazioni o altri accertamenti preliminari e, in conseguenza, viene meno il pericolo dell'inizio di un procedimento penale. (V 114367, anno 1970, 110149, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 367, Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)