Sez. 3, Sentenza n. 56 del 17/01/1970 Ud. (dep. 31/03/1970) Rv. 114367 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE - RITRATTAZIONE - NON DISCRIMINA -CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO - APPLICABILITA - REQUISITI.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE - RITRATTAZIONE - NON DISCRIMINA -CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO - APPLICABILITA - REQUISITI.*
La ritrattazione non discrimina il reato di cui all'art 367 cod pen gia perfezionatosi con la presentazione della denunzia all' autorita giudiziaria o ad altra che abbia Obbligo di riferire alla medesima. Essa, invece, puo giustificare l'applicazione dell'attenuante contemplata dall'art 62 n 6, seconda ipotesi, cod pen, che e configurabile quando il ravvedimento operoso si sia esplicato in relazione a quelle conseguenze del reato che non si concretano in un danno patrimoniale o in un danno non patrimoniale economicamente risarcibile, e non e incompatibile il delitto di simulazione di reato. Per l'applicabilita della attenuante e pero necessario che l'Azione, diretta ad eliminare o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, sia spontanea ed efficace.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 367, Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)