Sez. 6, Sentenza n. 5578 del 02/04/1998 Ud. (dep. 13/05/1998) Rv. 210612 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE | Di statuizioni diverse dall'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato - Rinvio limitato alla determinazione della pena - Rilevabilità delle cause sopravvenute di estinzione del reato - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE
In tema di annullamento parziale, da parte della Cassazione, della sentenza impugnata, il principio della formazione progressiva del giudicato - desumibile da una corretta interpretazione del disposto dell'art.624, comma primo, cod.proc.pen. - che ne importa la configurabilità in ordine alle parti non annullate della sentenza, concernenti l'esistenza del reato e la responsabilità dell'imputato e non in rapporto di connessione essenziale con quelle annullate, legittima la conclusione che esclude l'operatività delle cause di estinzione del reato, relativamente alle parti della decisione sulle quali si è formato il giudicato; invero, l'art.129 cod.proc.pen., che - come già il previgente art.152 del codice di rito abrogato - pur prevede l'efficacia di dette cause in ogni stato e grado del procedimento, non può superare la "barriera del giudicato", essendosi ormai concluso in maniera definitiva l'"iter" processuale per quelle parti della sentenza che tale autorità hanno acquistato. Ne consegue che, qualora venga rimessa dalla Corte di Cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)