Sez. 2, Sentenza n. 6287 del 15/12/1999 Cc. (dep. 20/09/2000) Rv. 217857 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE | Formazione del giudicato sulle parti della sentenza non annullate - Sussistenza - Mancata declaratoria, nel dispositivo della sentenza, della definitività delle parti non annullate - Irrilevanza - Ineseguibilità o eventuali ritardi nella esecuzione - Irrilevanza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE
In virtù del principio del giudicato progressivo (art. 624 cod. proc. pen.) le parti della decisione non oggetto di annullamento e non in connessione essenziale con quelle per cui è stato disposto il nuovo giudizio, acquistano, in quanto definitive, autorità di cosa giudicata, ed è irrilevante l'assenza, nel dispositivo della sentenza di annullamento del dato meramente formale della declaratoria dell'intervenuto passaggio in giudicato della parte non annullata nonché la temporanea ineseguibilità della decisione o l'eventuale ritardo nella sua esecuzione. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato infondata la doglianza con la quale il ricorrente deduceva l'avvenuto decorso dei termini massimi di custodia cautelare in ordine ad un delitto per il quale non era intervenuto l'annullamento con rinvio e la cui relativa pronuncia di condanna - completa dell'indicazione dell'entità della pena ma non anche della esplicita dichiarazione dell'eventuale passaggio in giudicato di tale capo - non era tuttavia ancora stata posta in esecuzione con l'emissione dell'ordine di carcerazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)