Sez. 6, Sentenza n. 13416 del 21/10/1998 Ud. (dep. 18/12/1998) Rv. 213900 - 01
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Formazione progressiva del giudicato - Impugnazione di una sentenza di condanna limitatamente alla misura della pena - Giudicato sulla responsabilità penale - Sussistenza - Rilevanza di cause di estinzione del reato sopraggiunte - Esclusione.
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Per il principio della formazione progressiva del giudicato, qualora l'imputato abbia impugnato la sentenza di condanna limitatamente alla misura della pena, l'aspetto relativo all'affermazione della sua responsabilità penale è coperto dal giudicato, sicché nel corso del giudizio di impugnazione non sono più rilevabili sopravvenute cause di estinzione del reato. (Nella specie, l'imputato, condannato in primo grado, aveva proposto appello limitatamente al punto sulla pena, e, nel successivo giudizio di cassazione, il pubblico ministero aveva concluso per la declaratoria di estinzione del reato, stante il compimento del termine di prescrizione del reato, intervenuto successivamente alla pronuncia di secondo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)