Sez. 4, Sentenza n. 124 del 26/01/1968 Ud. (dep. 27/07/1968) Rv. 108853 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO) - COLPA -IN GENERE - ERRORE MEDICO - NOZIONE.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO) - COLPA -IN GENERE - ERRORE MEDICO - NOZIONE.*
In tema di valutazione della responsabilita per delitto colposo a seguito di Esercizio della professione medica, l'errore penalmente rilevabile non puo configurarsi se non nel quadro della colpa grave, richiamata dall'art. 2226 cod.civ., la quale si riscontra nell'errore inescusabile, che trova origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di abilita e perizia tecnica nell'uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell'atto operatorio e che il medico deve essere sicuro di poter adoperare correttamente o, infine, nella Mancanza di prudenza e diligenza che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria. (V. 108428, anno 1968 104929, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2226, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)