Sez. 4, Sentenza n. 2734 del 24/01/1984 Ud. (dep. 22/03/1984) Rv. 163321 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE MEDICA - ART. 2236 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE MEDICA - ART. 2236 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
In tema di colpa professionale medica, l'accertamento non può essere effettuato in base agli elementi dettati dall'art. 2236 cod. civ., secondo cui il prestatore d'opera è esonerato dall'Obbligo del risarcimento dei danni, quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà con esclusione dell'ipotesi del dolo o della colpa grave. Detta norma non può esplicare alcun effetto restrittivo della disciplina dell'elemento psicologico del reato. La sua applicazione infatti non può avvenire né con interpretazione analogica, perché vietata per il carattere eccezionale della disposizione rispetto ai principi vigenti in materia, né per interpretazione estensiva, data la completezza e l'omogeneità della disciplina penale del dolo o della colpa. (V mass nn 152021, 138925, 138887, 120779, 117950, 104929; (Conf mass nn 160826, 160314, 150650, 119346; (contra mass nn 161232, 159415, 157496, 149347, 149218, 137552, (contra mass nn 108853).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)