Sez. 4, Sentenza n. 5860 del 19/02/1981 Ud. (dep. 15/06/1981) Rv. 149347 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE DEL SANITARIO - IMPERIZIA - CRITERI DI VALUTAZIONE - IPOTESI VARIE.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE DEL SANITARIO - IMPERIZIA - CRITERI DI VALUTAZIONE - IPOTESI VARIE.*
Il carattere colposo della condotta del sanitario, quando l'addebito sia mosso sotto il profilo della imperizia, deve essere valutato nel ristretto ambito della "colpa grave", stabilito dall'art. 2236 cod. civ. la "gravità" è ravvisabile soltanto quando il comportamento del medico sia incompatibile con il livello minimo di cultura e di esperienza, indispensabile per l'Esercizio della professione sanitaria. La colpa professionale, qualora venga contestata invece sotto lo aspetto dell'imprudenza o della negligenza, va determinata secondo i normali criteri di comune applicazione. (Conf. Mass. N. 145608; (Conf. Mass. N. 141044; (Conf. Mass. N. 138892; (Conf. Mass. N. 137552; (Conf. Mass. N. 120779; (Conf. Mass. N. 108853).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)