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Sez. U, Sentenza n. 664 del 14/02/1977 (Rv. 384233 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PARTE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INTERVENTORE ADESIVO DIPENDENTE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384233-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PARTE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INTERVENTORE ADESIVO DIPENDENTE - INCLUSIONE.*

La legittimazione a proporre ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione spetta a 'ciascuna partè, ai sensi dell'art 41 cod proc civ, e, pertanto, anche a chi sia volontariamente intervenuto nel giudizio di merito per sostenere le ragioni di uno dei contendenti (cosiddetto interventore adesivo dipendente). (V 2376/73, mass n 365726).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)