Sez. U, Sentenza n. 664 del 14/02/1977 (Rv. 384233 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PARTE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INTERVENTORE ADESIVO DIPENDENTE - INCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PARTE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INTERVENTORE ADESIVO DIPENDENTE - INCLUSIONE.*
La legittimazione a proporre ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione spetta a 'ciascuna partè, ai sensi dell'art 41 cod proc civ, e, pertanto, anche a chi sia volontariamente intervenuto nel giudizio di merito per sostenere le ragioni di uno dei contendenti (cosiddetto interventore adesivo dipendente). (V 2376/73, mass n 365726).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)