Sez. U, Sentenza n. 1357 del 12/05/1971 (Rv. 351586 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ALBO PROFESSIONALE - CANCELLAZIONE - GEOMETRA IMPIEGATO DELLA PROVINCIA - OBBLIGATORIETA.*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ALBO PROFESSIONALE - CANCELLAZIONE - GEOMETRA IMPIEGATO DELLA PROVINCIA - OBBLIGATORIETA.*
Legittimamente il consiglio del collegio dei Geometri dispone la cancellazione dall'albo professionale, per incompatibilita, di un geometra che e impiegato presso l' amministrazione provinciale, posto che l'art 241, terzo comma, del tu della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n 383, che stabilisce tale incompatibilita, e norma di carattere imperativo e non prevede alcuna eccezione o deroga. (V 946'63; 1202'62; 2'61; 2636'60; 1409'59).*
Riferimenti normativi: Legge 03/03/1934 num. 383 art. 241, Legge 11/02/1929 num. 274 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)