Sez. U, Sentenza n. 2067 del 29/03/1980 (Rv. 405720 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - CASI DI INCOMPATIBILITA - RAPPORTO D'IMPIEGO CON LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI - INCLUSIONE - DEROGABILITA PER EFFETTO DI CIRCOLARI MINISTERIALI - ESCLUSIONE.*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - CASI DI INCOMPATIBILITA - RAPPORTO D'IMPIEGO CON LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI - INCLUSIONE - DEROGABILITA PER EFFETTO DI CIRCOLARI MINISTERIALI - ESCLUSIONE.*
Ai sensi degli artt 7 primo comma del regolamento per la professione di geometra, approvato con RD 11 febbraio 1929 n 274, e 241 terzo comma del RD 3 marzo 1934 n 383 (testo unico della legge comunale e provinciale), i dipendenti delle amministrazioni provinciali (nella specie, assistente presso un istituto tecnico) versano in una situazione di incompatibilita con l'Esercizio di detta professione, che non puo trovare limitazioni o deroghe per effetto di Atti interni della pubblica amministrazione, quali le circolari ministeriali. (V 1189/77, mass n 384854; (V 1457/73, mass n 364186; (V 1357/71, mass n 351586).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 241
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)