Sez. 6, Sentenza n. 5515 del 06/03/1996 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 204879 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - Mediante profitto dell'errore altrui | Spontaneità non causata dall'agente dell'errore da parte del soggetto passivo - Necessità ai fini della configurabilità del reato.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - Mediante profitto dell'errore altrui
Il reato di cui all'art. 316 cod. pen. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 cod. pen., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)