Sez. 6, Sentenza n. 6658 del 15/12/2015 Ud. (dep. 18/02/2016) Rv. 265959 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI | Spontaneità dell'errore - Necessità - Fattispcie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI
Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui, previsto dall'art. 316 cod. pen., si può configurare solo nel caso in cui l'agente profitti di un errore preesistente, in cui il soggetto passivo spontaneamente versi, ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ricondotto al delitto di peculato, e non a quello previsto dall'art. 316 cod. pen, la condotta di appropriazione delle somme portate da libretti di risparmio ricevuti dall'imputato per finalità istituzionali dal suo dirigente, escludendo di poter attribuire rilievo alla circostanza che quest'ultimo, per "errore", non avesse richiesto la restituzione dei titoli).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 316
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)