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Sez. L, Sentenza n. 23226 del 17/11/2010 (Rv. 615759 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Licenziamento illegittimo - Prova dell' "aliunde perceptum" o dell' "aliunde percipiendum" - Relativo onere - Sul datore di lavoro - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615759-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, della prova dell'"aliunde perceptum" o dell' "aliunde percipiendum", a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)