Sez. L, Sentenza n. 488 del 13/01/2009 (Rv. 606374 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Rifiuto di assunzione da parte del datore di lavoro - Conseguenze - Risarcimento del danno - Determinazione - Criteri - Onere probatorio - Del lavoratore - Esclusione - Del datore di lavoro - Oggetto - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Il datore di lavoro, che rifiuti ingiustificatamente di assumere il lavoratore avviato ai sensi della legge n. 482 del 1968, è tenuto, per responsabilità contrattuale, a risarcire l'intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha conseguenzialmente subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza del datore di lavoro medesimo. Tale pregiudizio può essere in concreto determinato, senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità (salari e stipendi) che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, mentre spetta al datore di lavoro provare l'"aliunde perceptum", oppure la negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione. (Nella specie, la S.C., nel ribadire il principio di cui alla massima, ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva disatteso la richiesta di riduzione del risarcimento a sei mensilità per il solo fatto di un presumibile avvio del lavoratore ad un'altra attività in quanto rimasto inserito, per effetto della mancata assunzione, nella graduatoria speciale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)