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Sez. 5 - , Ordinanza n. 7132 del 13/03/2019 (Rv. 653078 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Credito di imposta indicato in dichiarazione - Termine di prescrizione - Procedura di controllo ex art. 36-bis - Incidenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653078-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

In tema di rimborso di imposta, lo svolgimento senza rilievi del controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non equivale a riconoscimento implicito del credito esposto in dichiarazione, potendo questo essere contestato anche dopo la scadenza dei termini per l'accertamento, sicché detto controllo non incide sul decorso del termine di prescrizione del credito.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)