Sez. 5 - , Sentenza n. 2392 del 31/01/2018 (Rv. 646705 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | - Credito esposto in dichiarazione - Mancata adozione di provvedimento da parte dell'Amministrazione - Scadenza del termine per l'accertamento - Cristalizzazione del diritto del contribuente - Esclusione – Fondamento - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell’ambito del giudizio volto ad ottenere il rimborso di somme a titolo di IRPEG, aveva rigettato l’eccezione del contribuente secondo la quale, in assenza di contestazioni nei termini previsti dagli artt. 36-bis e 43 del d.P.R. n.600 del 1973, i suddetti crediti dovevano ritenersi definitivamente accertati).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)