Sez. 1, Sentenza n. 2283 del 03/12/2013 Cc. (dep. 20/01/2014) Rv. 258292 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Controllo dell'ordine di esecuzione di pena detentiva emesso dal PM - Procedura - Omessa celebrazione dell'udienza in camera di consiglio - Decisione - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO
In tema di esecuzione delle pene detentive, è legittima la decisione del giudice che, investito del controllo sul corretto esercizio dei poteri del Pubblico Ministero in materia, a norma dell'art. 656 cod. proc. pen., abbia provveduto anche senza previa celebrazione dell'udienza in camera di consiglio, a condizione che sia stato comunque assicurato alle parti un contraddittorio effettivo e sostanziale. (Nella fattispecie, in relazione ad istanza di revoca dell'ordine di carcerazione, la S.C. ha ritenuto che il pubblico ministero avesse comunque potuto esporre le proprie ragioni nel proprio provvedimento di rigetto, in quanto gli argomenti prospettati successivamente al giudice riproducevano pedissequamente quelli a lui sottoposti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)