Sez. 1, Sentenza n. 36007 del 17/06/2011 Cc. (dep. 04/10/2011) Rv. 250786 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione in pendenza di istanza di misure alternative alla detenzione - Rigetto da parte del P.M. - Competenza del giudice dell'esecuzione nel merito dell'istanza di sospensione - Sussistenza.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO
Il provvedimento con il quale il P.M. rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione proposta in pendenza del termine per chiedere eventuali misure alternative alla detenzione, pur non ricorribile per cassazione, può essere sottoposto al controllo del giudice dell'esecuzione, mediante l'attivazione della procedura prevista in sede esecutiva dall'art. 670 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)