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Sez. 1, Sentenza n. 241 del 11/01/1999 Cc. (dep. 15/02/1999) Rv. 212639 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione in pendenza di istanza di affidamento in prova al servizio sociale - Rigetto da parte del PM - Competenza del giudice dell'esecuzione nel merito dell'istanza di sospensione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212639-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO

Il provvedimento del pubblico ministero con il quale sia stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione proposta in pendenza di istanza di affidamento in prova al servizio sociale(ex art.47, comma 4, ord.penit.)e prima della modifica introdotta con la legge n.165 del 1998, pur non ricorribile in Cassazione, può essere sottoposto al controllo del giudice dell'esecuzione, mediante l'attivazione della procedura prevista in sede esecutiva (art.670 cod.proc.pen.). In tal caso il giudice dell'esecuzione, investito della questione concernente l'eventuale transitoria inefficacia del titolo esecutivo, non può dichiararsi funzionalmente incompetente, ma deve pronunciarsi nel merito dell'istanza di sospensione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)