Sez. 3, Sentenza n. 2359 del 09/09/1966 (Rv. 324580 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - MODO - APPELLO PROPOSTO NEI CONFRONTI DI UNA PARTE NON COSTITUITA NEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - NOTIFICAZIONI - NECESSITA - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PRONUNCIA DEL GIUDICE DI APPELLO NONOSTANTE LA MANCATA REGOLARIZZAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CASSAZIONE CON RINVIO - RIASSUNZIONE DELLE CAUSA AI SENSI DELL'ART 392 COD PROC CIV - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - MODO - APPELLO PROPOSTO NEI CONFRONTI DI UNA PARTE NON COSTITUITA NEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - NOTIFICAZIONI - NECESSITA - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PRONUNCIA DEL GIUDICE DI APPELLO NONOSTANTE LA MANCATA REGOLARIZZAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - CASSAZIONE CON RINVIO - RIASSUNZIONE DELLE CAUSA AI SENSI DELL'ART 392 COD PROC CIV - SUFFICIENZA.*
Se diretto contro una parte non costituita nel giudizio di secondo grado, l'appello incidentale deve essere portato a sua legale conoscenza a norma dell'art.292 cod. proc. civ. l'omessa notificazione, peraltro, non importa l'inammissibilita del gravame, che e ritualmente proposto con la comparsa di Costituzione, bensi l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione del contraddittorio. Pertanto, ove il giudice di secondo grado abbia pronunciato senza che la comparsa sia stata notificata e senza assegnare un termine per tale adempimento, la sentenza va cassata con rinvio ad altro giudice per il riesame dell'impugnazione incidentale. Ed, in Sede di rinvio, ben potra la detta formale notificazione essere evitata, essendo all'uopo sufficiente la riassunzione della causa a norma dell'art.392 cod. proc. civ. (Cfr.Sulla prima parte 585-60' sull'ultima parte 320712).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)