Sez. 3, Sentenza n. 5182 del 21/09/1988 (Rv. 459906 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - COMPARSE CONTENENTI L'OGGETTO INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE AL CONTUMACE - NECESSITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - COMPARSE CONTENENTI L'OGGETTO INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE AL CONTUMACE - NECESSITÀ - LIMITI.*
La disposizione di cui all'art. 292 cod. proc. civ. - per la quale devono essere notificate al contumace le comparse che contengono domande nuove o riconvenzionali - va applicata anche alle comparse contenenti l'appello incidentale ponendosi, in tale situazione, la stessa esigenza di rispettare il principio del contraddittorio col consentire al contumace - appellante principale - di prendere conoscenza dell'appello incidentale e di svolgere le sue difese. Di conseguenza, tale disposizione non trova applicazione ove l'appellante, costituitosi nel termine di legge ancorché dopo la Costituzione dell'appellato, sia comunque in grado, al momento della sua Costituzione, di conoscere l'impugnazione incidentale, mancando in questa ipotesi qualsiasi violazione del principio del contraddittorio. (V 1446/81, mass n 412099; (V 5453/77, mass n 389106; (V 2359/66, mass n 324580).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)