Sez. 2, Sentenza n. 1446 del 16/03/1981 (Rv. 412099 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - COMPARSE CONTENENTI L'APPELLO INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE AL CONTUMACE - NECESSITA - OMISSIONE - ACCERTAMENTO IN SEDE DI LEGITTIMITA - CASSAZIONE CON RINVIO - FISSAZIONE DI UN TERMINE DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO PER LA NOTIFICAZIONE DELLO APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - IN GENERE - COMPARSE CONTENENTI L'APPELLO INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE AL CONTUMACE - NECESSITA - OMISSIONE - ACCERTAMENTO IN SEDE DI LEGITTIMITA - CASSAZIONE CON RINVIO - FISSAZIONE DI UN TERMINE DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO PER LA NOTIFICAZIONE DELLO APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE.*
La disposizione di cui all'art 292 cod proc civ - per la quale devono essere notificate al contumace le comparse che contengono domande nuove o riconvenzionali - va applicata anche alle comparse contenenti l'appello incidentale ponendosi, in tale situazione, la stessa esigenza di rispettare il principio del contraddittorio col consentire al contumace - appellante principale - di prendere conoscenza dell'appello incidentale e di svolgere le sue difese. Di conseguenza, ove il giudice decida sull'appello incidentale senza che sia attuato tale paradigma processuale, la sentenza risulta pronunciata in violazione del principio canonizzato nell'art 101 cod proc civ e - avendo tuttavia l'appellante incidentale diritto a che sia assunta una statuizione sulla propria domanda o non potendo su di lui, che non ha alcun Obbligo di notifica della comparsa di risposta, farsi gravare l'omissione, da parte del giudice di appello, di esercitare il potere-dovere di regolarizzazione del contraddittorio - va cassata con rinvio, anche se non e necessario, in Sede di rinvio, che il giudice fissi un termine per la notificazione dell'appello incidentale che il ricorrente - con lo stesso ricorso - ha mostrato ormai di conoscere. (Conf 2359/66, mass n 324580; (contra 5453/77, mass n 389106).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)