Sez. 5, Sentenza n. 2203 del 16/02/2012 (Rv. 621849 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Importazione di auto d'epoca - Regime fiscale favorevole - Dazi ed IVA - Presupposti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di dazi all'importazione, per poter beneficiare del regime più favorevole previsto per le auto d'epoca (e cioè l'esenzione del dazio, ai sensi dell'all. 1 del Regolamento CEE 23 marzo 1987, n. 2658, e l'aliquota IVA al 10%, ai sensi dell'art. 39 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in legge 22 marzo 1995, n. 85) è necessario che le auto abbiano contestualmente alcune caratteristiche - la cui prova è onere a carico dell'importatore - specificamente individuate dalla Corte di giustizia CE, con sentenza 3 dicembre 1998, in causa C-259/97, ed in particolare: si trovino nel loro stato originale, senza cambiamenti sostanziali di telaio, organi di direzione o di sistema frenante, motore, ecc.; abbiano almeno trent'anni e appartengano ad un modello o tipo non più in produzione; segnino un passo caratteristico nell'evoluzione delle realizzazioni umane o illustrino un periodo di tale evoluzione; siano relativamente rare; non siano normalmente usate secondo la loro destinazione originaria; formino oggetto di transazioni speciali, al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune; abbiano, infine, un valore elevato.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 23/07/1987 num. 2658, Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 39, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 23/07/1987 num. 2650 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)